• 31/05/2022
  • Soluzioni SAS
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Nei meandri del danno differenziale

Gestire un infortunio sul lavoro rappresenta una situazione sempre molto complessa, sia per il datore di lavoro sia per la persona danneggiata. Quando si tratta di far valere i diritti di quest’ultima, poi, l’attenzione deve essere massima per non lasciare indietro nessun dettaglio. Quello che potrebbe fare la differenza e ribaltare casi apparentemente già scritti o addirittura l’ammontare dell’indennizzo.

Ce ne siamo già occupati parlando del danno differenziale. Vale a dire del danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto corrisposto dall’Inail e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento in sede civilistica.

Il differenziale si compone di più voci risarcibili: il danno biologico, morale, esistenziale e patrimoniale. In questo articolo ci soffermeremo sull’ultimo per scoprire in cosa consiste.

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Cosa comprende il danno patrimoniale

Se volessimo definire in breve il danno patrimoniale, potremmo descriverlo come la perdita economica derivante da spese improvvise o mancati guadagni.

Il danno patrimoniale, infatti, può essere di due tipi:

  • emergente, quando il lavoratore deve sostenere delle spese mediche per ritrovare la propria salute oppure dei costi per riparare il veicolo incidentato o altri beni rimasti danneggiati;
  • lucro cessante, quando la persona non può svolgere il proprio lavoro in condizioni normali e, di fatto, non può contare sulle stesse entrate economiche precedenti all’infortunio.

Pensiamo a chi, per fare un esempio, è costretto a rimanere per diverse settimane in un letto di ospedale e poi deve provvedere alla riabilitazione. Ma anche a chi deve restare con un braccio ingessato per un mese senza poter lavorare.

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Come si dimostra il danno patrimoniale

Rispetto ad altri tipi di danno, quello patrimoniale è relativamente più semplice da provare.

Nel caso del danno emergente, va presentata la documentazione (fatture e ricevute fiscali) che attesta le spese sostenute per le visite mediche, la riabilitazione, l’acquisto di farmaci o ausili sanitari, la riparazione di beni.

Per dimostrare il lucro cessante, invece, i criteri sono molto più stringenti poiché va stabilito con precisione quanto il soggetto avrebbe potuto guadagnare, in base al suo inquadramento lavorativo (dipendente o autonomo), se non fosse stato danneggiato. Per questo, i redditi percepiti nei periodi precedenti diventano il parametro di riferimento.

In caso di invalidità permanente, dovrà essere dimostrato periodicamente che essa influisce sulla capacità di guadagno. La prima, infatti, non incide per sempre e allo stesso modo sulla seconda.

A margine, vogliamo ricordare che si può configurare il danno patrimoniale anche in caso di decesso della persona. Esso è ravvisabile se si riesce a provare che, nel lasso di tempo tra l’infortunio e la morte, il lavoratore non ha potuto contribuire alle necessità della famiglia.

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Il danno non patrimoniale

Le conseguenze non economiche di un infortunio sul lavoro rientrano nel più ampio calderone dei danni non patrimoniali. Essi comprendono:

  • il danno biologico, riguardante i danni fisici e psichici subiti dal lavoratore, indipendentemente dalla sua capacità di produrre reddito;
  • il danno morale, ossia la sofferenza interiore patita dal danneggiato;
  • il danno esistenziale, quando la qualità di vita subisce un peggioramento, incidendo sulle attività che realizzano la persona.

“Quella del danno patrimoniale e non patrimoniale è una questione assai delicata – chiosa Carlo Quipotti, titolare dell’infortunistica Soluzioni –. Spesso non è ben chiara la differenza e si finisce per accontentarsi del primo risarcimento proposto. In realtà, è fondamentale porsi tante domande. Nello specifico, per quanto riguarda il danno patrimoniale, bisogna ragionare in prospettiva e capire quanto l’infortunio impatterà sulla tipologia di lavoro che si effettua e per quanto tempo. Solo tramite una riflessione ponderata e realistica sarà possibile puntare a ottenere il risarcimento più congruo possibile”.

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