• 25/02/2022
  • Soluzioni SAS
  • 0

Il pedone: da vittima a colpevole il passo è breve

Il pedone ha sempre ragione? Dipende. Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha emesso alcune sentenze significative che stabiliscono come il comportamento del pedone non sia ininfluente nel momento in cui questi, dichiarandosi vittima di un incidente, richieda un risarcimento.

Il numero di incidenti che vedono coinvolte persone a piedi fa sempre un certo effetto. Stando alla stima preliminare dell’Asaps, nel 2021 le vittime sono state 271 (per il 2020 si parlava di 240), 37 delle quali in Veneto. Un dato che pone la nostra regione in testa alla classifica assieme al Lazio. Numeri destinati a crescere se si tiene conto anche dei feriti.

Ogni incidente ha una dinamica diversa e, fino a prova contraria, l’articolo 2054 del Codice civile attribuisce al conducente una presunzione di responsabilità. Se però si ravvisa nella condotta del pedone un concorso di colpa, allora le carte in tavola sono destinate a essere rimescolate.

Leggi anche: Cos’è il Fondo di garanzia per le vittime della strada

 

Cosa prevede il Codice della strada

Il comportamento del pedone è sancito dall’articolo 190 del Codice della strada. Di seguito, riprendiamo i passaggi più importanti.

  • I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti. Se mancano, sono ingombri, interrotti o insufficienti, allora devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
  • Per attraversare la carreggiata, i pedoni devono servirsi degli attraversamenti pedonali e dei sotto o soprapassaggi. Se questi non esistono o distano a più di cento metri dal punto di attraversamento, allora si può attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, evitando situazioni di pericolo per sé e per gli altri.
  • È vietato attraversare diagonalmente le intersezioni, nonché passare davanti ad autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
  • È vietato sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo casi di necessità.

 

Come si deve comportare il conducente

Anche il conducente ha precisi obblighi nei confronti del pedone. L’attenzione verso questo utente debole della strada è stata rimarcata nelle modifiche al Codice della strada entrate in vigore lo scorso novembre.

La novità prevede che quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono rallentare gradualmente e fermarsi per dare la precedenza a chi sta transitando sugli attraversamenti pedonali o si trova nelle immediate prossimità. Lo stesso dicasi se il guidatore deve svoltare in una strada al cui ingresso sono presenti le strisce pedonali.

Prima di questa modifica, il conducente poteva fermarsi all’occorrenza per far passare chi si accingeva ad attraversare la strada. E, ovviamente, doveva fermarsi se il pedone era già impegnato nell’attraversamento.

Leggi anche: Come funziona la polizza infortuni conducente

 

Casi in cui la colpa può ricadere sul pedone: alcuni esempi

Viste quali sono (o dovrebbero essere) le buone pratiche, ci soffermiamo su alcuni casi in cui il giudice ha ravvisato un concorso di colpa nel comportamento del pedone.

  • Attraversare la strada impegnati al cellulare: utilizzare il telefono camminando è fonte di disattenzione e va contro le normali regole di prudenza.
  • Attraversare la strada di notte, sotto l’effetto dell’alcol, vestiti di scuro e con la pioggia: così facendo si sottostimano i rischi dell’attraversamento.
  • “Gettarsi” in mezzo alla strada per rincorrere il cane: in questo caso si genera un pericolo non solo per sé, ma anche per gli altri utenti.
  • Stare fermi a bordo strada: non trovarsi sul marciapiede, ma in altri punti (es. un avvallamento della sede stradale) è considerata una posizione anomala, tanto più se la persona risulta poco avvistabile ed è esposta al pericolo di investimento.

Oltre al rispetto delle norme, il giudice considera vari parametri per ricostruire la dinamica dell’incidente. Tra questi: la distanza dalle strisce, la velocità di marcia e la visibilità che può avere il conducente.

Cosa fare in caso di incidente

Sia un pedone che vuole essere risarcito sia un conducente che vuole far valere le proprie ragioni, hanno diritto a un’assistenza come quella che può offrire un’infortunistica.

“Ogni caso va analizzato nel dettaglio perché la colpa può non essere esclusiva di una delle parti – afferma Carlo Quipotti di Soluzioni –. Basta un’azione repentina o inattesa da parte del pedone, tale da non consentire a chi guida di effettuare una pronta manovra per evitarlo, perché la situazione si possa ribaltare e il risarcimento venga decurtato”.

Leggi anche: Incidenti stradali, le tre cause più frequenti

Questo sito utilizza cookie di terze parti. Navigando il sito o scorrendo la pagina, dai il tuo consenso sull'utilizzo dei cookie .

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Close