• 25/03/2022
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Per colpa di chi?

Quando si verifica un incidente, la nostra mente corre subito alla ricerca di un responsabile. Come fosse una sorta di equazione perfetta. Ma siamo sicuri che vi sia sempre un colpevole da individuare?

A leggere la giurisprudenza, è bene andare cauti. Esistono infatti degli eventi imprevedibili, e indipendenti dalla volontà della persona, che rendono impossibile attribuire una colpa. Stiamo parlando del caso fortuito, concetto simile ma non sovrapponibile a quello di forza maggiore. In questo articolo ne analizzeremo le differenze e capiremo perché, chi ha commesso dei fatti per queste ragioni, non è punibile.

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Il caso fortuito…

Quando si dice: “È stata una fatalità”. Potremmo ridurre in questi termini il caso fortuito, ma la spiegazione merita qualche cenno di approfondimento in più.

Sia in ambito civile sia in quello penale, il caso fortuito è descritto come un evento imprevedibile e inevitabile che si inserisce improvvisamente nell’azione di un soggetto, tanto che questi non la può più governare. In altre parole, viene meno il nesso di causalità tra la condotta umana e l’avvenimento.

Trattandosi di un fatto non voluto, pertanto, alla persona che ha provocato il danno non può essere addebitato il dolo o la colpa.

Per fare qualche esempio concreto, si configurano come casi fortuiti:

  • l’investimento di una persona che si getta sotto un’auto con l’esplicito intento di togliersi la vita;
  • il malore improvviso del conducente, se non vi erano state avvisaglie prima dell’inizio del viaggio;
  • gli incidenti stradali provocati da eventi atmosferici eccezionali;
  • l’improvviso cedimento del suolo per una frana o una violenta scossa di terremoto;
  • lo sbandamento per lo scoppio di uno pneumatico, non dovuto a usura, difetti di fabbricazione o a una negligenza del conducente;
  • l’incidente causato da una macchia d’olio sull’asfalto non riconoscibile.

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…e la forza maggiore

Il caso fortuito non va confuso con la forza maggiore, per quanto si somiglino. Come dice l’espressione stessa, in questo caso entra in gioco una forza straordinaria alla quale è impossibile opporsi. Più che di fatalità, quindi, sarebbe più opportuno parlare di inevitabilità. Rientrano in questa categoria:

  • gli incidenti dovuti alle trombe d’aria che possono far sbalzare una persona (ad esempio, un operaio che lavora su un’impalcatura) o un’auto addosso a un’altra;
  • i fatti che avvengono per costrizione o violenza fisica da parte di una terza persona;
  • le conseguenze generate dall’ordine di una pubblica autorità (si pensi ai decreti legge emanati durante la pandemia, per contenere la diffusione del Coronavirus, che hanno avuto ripercussioni sulla normale erogazione dei servizi).

 

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Mai generalizzare, occhio alle “insidie”

“Il nostro ordinamento parla chiaro: chi cagiona un danno è sempre tenuto a risarcire. In determinati casi, però, tale principio può venir meno e, quindi, la persona che ha commesso il danno non è punibile – spiega Carlo Quipotti di Soluzioni –. Sarebbe tuttavia controproducente formulare una casistica esatta delle situazioni in cui si può parlare di caso fortuito o di forza maggiore. Come ripeto sempre, va fatta una valutazione caso per caso. Basta un dettaglio perché tutto si ribalti. Un esempio tipico è quello delle insidie stradali, come le buche nella carreggiata, il dissesto dei marciapiedi o le macchie d’olio. Se queste ultime possono non essere visibili e, quindi, difficili da evitare, la presenza delle prime potrebbe essere nota. In questi casi, il conducente di qualsiasi mezzo è tenuto a una condotta prudente”.

Ecco perché l’infortunistica è l’interlocutore migliore per un’analisi approfondita del proprio problema. In breve, potrà provare se possano configurarsi il caso fortuito oppure la forza maggiore, o, al contrario, se siano ravvisabili delle responsabilità.

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