• 19/07/2022
  • Soluzioni SAS
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In sella, ma con attenzione

C’è chi ama percorrere chilometri e chilometri in bicicletta per svago, e chi sceglie questo mezzo per una filosofia di vita green. Quale che sia il significato che ciascuno vi dà, è indubbio che il tempo trascorso all’aria aperta sulle strade possa trasformarsi in un’esperienza spiacevole. Secondo una stima preliminare dell’ASAPS, nel 2021 si è registrato il decesso di 180 ciclisti, a cui va aggiunto almeno un ulteriore 30%, in riferimento alle persone mancate nei 30 giorni successivi al sinistro. 989, invece, sarebbero stati i casi di investimento di ciclisti ricoverati all’ospedale in codice rosso. Il Veneto rappresenta la terza regione italiana in cui sono avvenuti gli incidenti più gravi.

Dati a parte, è opinione diffusa pensare che il ciclista investito sia sempre dalla parte della ragione. La realtà è ben diversa. Anche chi inforca la bicicletta è tenuto a conoscere e rispettare le regole della strada.

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Come circolare in bicicletta

Il comportamento del ciclista è regolato dall’articolo 182 del Codice della strada. Esso ricorda, tra le altre cose, che:

  • se si è in gruppo, bisogna procedere su un’unica fila;
  • è vietato trasportare altre persone, salvo i bambini fino a 8 anni di età, opportunamente assicurati alla bicicletta;
  • non ci si può far trainare da altri veicoli;
  • il manubrio va retto con almeno una mano e la visuale deve essere libera;
  • si deve usufruire delle piste dedicate, quando esistono;
  • da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, il conducente del velocipede deve indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Vanno poi rispettati i sensi unici e i doppi sensi di circolazione, le precedenze e i semafori rossi. Allo stesso modo, non si può viaggiare contromano. Attenzione nel fare l’inversione a U: si rischia di creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. Tali raccomandazioni valgono anche per le bici elettriche.

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In principio la colpa è a metà

Ciò premesso, in caso di incidente tra una bici e un’auto, prima di valutare la richiesta di risarcimento danni da parte del ciclista, viene verificato che questi abbia rispettato le norme stradali.

Se la dinamica non è chiara e nessuna delle parti coinvolte riconosce da subito la propria responsabilità, allora scatta il principio del concorso di colpa.

Inoltre, poiché la bicicletta non è un veicolo motorizzato e non ha l’obbligo di copertura assicurativa, compilare il modulo di constatazione amichevole non è possibile. Lo dispone l’articolo 143 del Codice delle assicurazioni private.

Va da sé, tuttavia, che una persona amante dei pedali può sempre decidere di stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi per tutelarsi in caso di sinistro con colpa parziale o totale.

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Cosa fare subito dopo un incidente tra un’auto e una bici

Si sa che gli attimi successivi a un incidente sono sempre concitati e mantenere la calma non è così scontato. Ciononostante, come ricorda Carlo Quipotti, titolare dell’infortunistica vicentina “Soluzioni”, è bene imparare a mettere in atto alcune semplici azioni, quali:

  • non avere fretta di spostare i mezzi coinvolti;
  • scattare fotografie o registrare brevi video circa la loro posizione e le condizioni generali del luogo;
  • richiedere l’intervento delle forze dell’ordine;
  • individuare possibili testimoni e raccogliere i loro dati;
  • in caso di lesioni fisiche, telefonare al 118 o recarsi al Pronto Soccorso.

In una seconda fase, la consulenza di un esperto in infortunistica stradale potrà essere vitale per evitare di commettere errori nella gestione della pratica di richiesta risarcimento danni.

Se, in effetti, si riesce a dimostrare che la responsabilità è in capo all’automobilista, non basta rivolgersi alla sua compagnia assicurativa. È fondamentale allegare tutta la documentazione relativa alla dinamica del sinistro e all’entità dei danni riportati. Ciò comprende, per esempio, i referti del Pronto Soccorso, la perizia del medico legale di parte, i verbali delle forze dell’ordine.

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Alcuni casi specifici

A conclusione, va precisato che, se la bicicletta è utilizzata per scopi professionali (si pensi ai rider, ma anche a tutti coloro che la utilizzano nel tragitto casa-lavoro), il primo ente preposto al risarcimento è l’Inail, poiché si tratta di un infortunio in itinere.

Se, invece, il veicolo responsabile del tamponamento scappasse dal luogo dell’incidente prima di essere identificato, oppure l’incidente fosse causato da un mezzo rubato o non assicurato, il danneggiato ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Ancora, se si cade dalla bici a causa di una buca o del manto stradale sconnesso, la richiesta di risarcimento va inoltrata all’ente proprietario della strada (Comune, Provincia, Regione, ecc.). Anche in questa situazione va dimostrato di aver tenuto una condotta di guida attenta e che il pericolo non era visibile.

Infine, in caso di sinistro tra due o più bici, si applicano le normali regole sulla responsabilità automobilistica. Accertata la colpa, il responsabile dovrà risarcire di tasca propria il danneggiato.

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